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Analisi di Combustione

L’analisi di combustione caldaie a gas, comunemente chiamato controllo dei fumi è un intervento con cadenza periodica che analizza i fumi di combustione della caldaia.

Ma cos’è esattamente il controllo dei fumi? Ogni quanto deve essere effettuato? Quale ente è preposto ad eseguire tale verifica?

Continua a leggere l’articolo sul nostro Blog e troverai tutte le risposte!

Analisi di Combustione

Controllo Fumi Combustione

Il controllo fumi di combustione, definito precisamente come controllo efficienza energetica consiste nella verifica puntuale dei fumi prodotti dalla combustione delle caldaie. Grazie a questo controllo è possibile analizzare alcuni parametri essenziali per stabilire l’efficienza della caldaia e la quantità di fumi che si emettono nell’ambiente.

L’analisi di combustione deve essere eseguita secondo le prescrizioni tecniche della norma UNI 10389, che sancisce tutti gli aspetti tecnici ed operativi per effettuare la misurazione del rendimento di combustione.

Il prelievo dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere effettuate in corrispondenza di un apposito foro presente nel condotto di evacuazione dei fumi.

Quali parametri vengono analizzati?

I principali parametri controllati con l’analisi di combustione sono:

  • rendimento di combustione;
  • temperatura aria comburente;
  • concentrazione di ossigeno (O) oppure di anidride carbonica (CO2);
  • concentrazione di monossido di carbonio (CO);
  • indice di fumosità;
  • verifica della potenza del focolare.

Riferimento Normativo e Obblighi

Il riferimento normativo relativo al controllo efficienza energetica è disposto nel D.P.R. 74/2013 ed emesso per il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE.

Tale direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione Europea a cui si rimanda per approfondimenti al seguente link.

Periodicità dei controlli

Per gli impianti di climatizzazione invernale l’obbligo del controllo fumi va eseguito ogni:

  • 4 anni per impianti con potenza termica superiori a 10 kW e inferiori a 100 kW (10<P<100);
  • 2 anni per impianti con potenza termica superiori a 100 kW (P>100).

Va ricordato inoltre che, il controllo va eseguito in occasione di cui all’art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” comma 3 del D.P.R. 74/2013, ovvero:

  • all’atto della prima accensione (nuova installazione);
  • nelle operazioni di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Ente Abilitato al Controllo

Solo una azienda abilita ai sensi del D.M. n° 37 del 2008 o un tecnico specializzato è in grado di eseguire tutte le verifiche necessarie e accertare che i parametri analizzati siano conformi ai requisiti previsti delle normative vigenti.

Al termine del controllo, il tecnico deve compilare il certificato relativo al Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica. Il certificato è redatto in duplice copia, dove una copia viene allegata al libretto di impianto e l’altra inviata alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza.


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Libretto di Impianto

Il libretto di impianto è il documento obbligatorio che censisce gli impianti principali per il comfort termico in una casa, come quello di riscaldamento.

Libretto Impianto

Oltre per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, questo obbligo è esteso a tutti gli impianti termici costituti da macchine frigorifere, come climatizzatori estivi e pompe di calore.

Qual è la normativa di riferimento? Cos’è il libretto di impianto? Quando va compilato e da chi?

L’obiettivo di questo articolo è rispondere a molte delle tue domande. Continua a leggere e scopri tutte le informazioni!

Leggi e Normative di Riferimento

Le caldaie che usiamo per il riscaldamento dei nostri ambienti devono essere accompagnate da un libretto di impianto. Dal 2014 è entrato in vigore l’obbligo del nuovo libretto per gli impianti termici relativo sia alla parte di riscaldamento, sia a quella del raffreddamento con nuovi modelli anche per il controllo dell’efficienza energetica.

Le regole in merito ai nuovi libretti di impianto delle caldaie e dei sistemi di climatizzazione sono state definite con l’attuazione del D.P.R. N°74 del 16/04/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/03/2014 con Decreto Ministeriale 10/02/2014.

Brevemente, il D.M. 10/02/2014 definisce che, a partire da giugno 2014, tutte le caldaie e gli impianti termici realizzati per la climatizzazione estiva ed invernale debbano essere muniti del libretto di impianto. A causa di alcune proroghe, il termine ultimo per l’adeguamento è stato stabilito al 31 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016 è dunque obbligatorio avere il nuovo libretto per le caldaie e per i climatizzatori.

Libretto Impianto: cos’è

Il libretto di impianto è la carta di identità di un impianto termico installato, sia esso adibito per il riscaldamento invernale o per la climatizzazione estiva. È composto da fogli singoli da unire sulla base della tipologia di impianto.

In pratica contiene tutte le informazioni dell’impianto, la sua ubicazione ed il nome del responsabile, nonché della ditta installatrice. Inoltre è presente una sezione dove, non solo vengono specificate le informazioni dei generatori e i dettagli dei sistemi di regolazione, ma anche tutte le date delle manutenzioni e dei controlli di combustione dei fumi.

Compilazione del libretto di impianto

Per assicurarsi della validità del libretto di impianto della caldaia è necessario compilare alcune schede. La compilazione avviene ad ogni nuova installazione o per impianti già esistenti.

Per i nuovi impianti la compilazione compete alla ditta installatrice. Per impianti esistenti al responsabile dell’impianto o al manutentore in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica.

Il rapporto di efficienza energetica è obbligatorio ogni 2 anni per generatori di calore con potenza superiore a 10 kW e ogni 4 anni per pompe di calore e macchine frigorifere con potenza superiore a 12 kW.


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