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Analisi di Combustione

L’analisi di combustione caldaie a gas, comunemente chiamato controllo dei fumi è un intervento con cadenza periodica che analizza i fumi di combustione della caldaia.

Ma cos’è esattamente il controllo dei fumi? Ogni quanto deve essere effettuato? Quale ente è preposto ad eseguire tale verifica?

Continua a leggere l’articolo sul nostro Blog e troverai tutte le risposte!

Analisi di Combustione

Controllo Fumi Combustione

Il controllo fumi di combustione, definito precisamente come controllo efficienza energetica consiste nella verifica puntuale dei fumi prodotti dalla combustione delle caldaie. Grazie a questo controllo è possibile analizzare alcuni parametri essenziali per stabilire l’efficienza della caldaia e la quantità di fumi che si emettono nell’ambiente.

L’analisi di combustione deve essere eseguita secondo le prescrizioni tecniche della norma UNI 10389, che sancisce tutti gli aspetti tecnici ed operativi per effettuare la misurazione del rendimento di combustione.

Il prelievo dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere effettuate in corrispondenza di un apposito foro presente nel condotto di evacuazione dei fumi.

Quali parametri vengono analizzati?

I principali parametri controllati con l’analisi di combustione sono:

  • rendimento di combustione;
  • temperatura aria comburente;
  • concentrazione di ossigeno (O) oppure di anidride carbonica (CO2);
  • concentrazione di monossido di carbonio (CO);
  • indice di fumosità;
  • verifica della potenza del focolare.

Riferimento Normativo e Obblighi

Il riferimento normativo relativo al controllo efficienza energetica è disposto nel D.P.R. 74/2013 ed emesso per il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE.

Tale direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione Europea a cui si rimanda per approfondimenti al seguente link.

Periodicità dei controlli

Per gli impianti di climatizzazione invernale l’obbligo del controllo fumi va eseguito ogni:

  • 4 anni per impianti con potenza termica superiori a 10 kW e inferiori a 100 kW (10<P<100);
  • 2 anni per impianti con potenza termica superiori a 100 kW (P>100).

Va ricordato inoltre che, il controllo va eseguito in occasione di cui all’art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” comma 3 del D.P.R. 74/2013, ovvero:

  • all’atto della prima accensione (nuova installazione);
  • nelle operazioni di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Ente Abilitato al Controllo

Solo una azienda abilita ai sensi del D.M. n° 37 del 2008 o un tecnico specializzato è in grado di eseguire tutte le verifiche necessarie e accertare che i parametri analizzati siano conformi ai requisiti previsti delle normative vigenti.

Al termine del controllo, il tecnico deve compilare il certificato relativo al Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica. Il certificato è redatto in duplice copia, dove una copia viene allegata al libretto di impianto e l’altra inviata alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza.


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